«Cedere i diritti» è una delle frasi che più spaventano un autore alla prima proposta di contratto. Suona come una vendita definitiva: firmo e il mio romanzo non è più mio. In realtà non funziona così, e capire perché ti permette di leggere il contratto con occhi diversi, senza paura ma anche senza leggerezza.
La legge italiana distingue due famiglie di diritti. Una riguarda lo sfruttamento economico dell'opera e può essere ceduta, in tutto o in parte, a chi se ne occupa. L'altra riguarda il legame personale fra te e ciò che hai scritto e non si può cedere in nessun caso. Nel mezzo c'è il contratto, che stabilisce che cosa passa all'editore, per quanto tempo e a quali condizioni.
Diritti morali e diritti patrimoniali: la differenza
I diritti patrimoniali, o di utilizzazione economica, sono quelli che permettono di ricavare un guadagno dall'opera: pubblicarla, riprodurla, distribuirla, tradurla, trasformarla in un audiolibro o in un adattamento. Appartengono all'autore fin dalla creazione e possono essere ceduti, con un contratto, a un editore o a un altro soggetto.
I diritti morali tutelano invece la tua persona di autore. Il principale è il diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera. Un secondo è quello di opporsi a modifiche che la deformino e che danneggino il tuo onore o la tua reputazione. Non hanno un valore commerciale diretto, ma contano molto per chi scrive.
In sintesi:
- i diritti patrimoniali si possono cedere, interamente o in parte, per un tempo e un territorio definiti;
- i diritti morali non si cedono: restano a te anche dopo la firma.
Che cosa cedi davvero con un contratto di edizione
Con un contratto di edizione non cedi «il libro» in blocco. Concedi all'editore alcuni diritti di sfruttamento, in genere quelli necessari a pubblicare e distribuire l'opera. Il testo resta tuo, e tu resti l'autore.
Solo ciò che è scritto
Il principio da tenere a mente è semplice: si cede ciò che il contratto indica, non di più. Per questo conta il testo e non le promesse fatte a voce o per email. Un contratto ben scritto elenca con precisione che cosa passa all'editore. Le voci da cercare sono queste:
- la forma dell'opera: edizione cartacea, tascabile, edizione rilegata, ebook, audiolibro. Sono sfruttamenti diversi e vanno indicati uno per uno: ne parliamo in ebook e audiolibro: i diritti da leggere nel contratto;
- la lingua e il territorio: solo l'italia, o anche altri paesi; solo l'italiano, o anche altre lingue;
- le traduzioni e i diritti esteri: chi li vende e come si dividono gli incassi lo vediamo in diritti esteri e traduzioni;
- gli adattamenti: cinema, televisione, teatro, fumetto, o altre trasformazioni dell'opera;
- la durata della cessione, di cui parliamo qui sotto.
Se una voce non compare, la scelta più prudente è considerarla non ceduta. Se compare in una formula molto ampia («tutti i diritti, in tutte le forme, in ogni tempo e luogo»), è il momento di chiedere chiarimenti, o di limitarla a quello che l'editore intende davvero sfruttare. Una cessione generosa non è un problema in sé, ma deve essere una scelta consapevole e in linea con ciò che ricevi in cambio, tra royalties e anticipo.
Vale anche fuori dall'editoria tradizionale: pure le piattaforme di autopubblicazione hanno condizioni d'uso che regolano che cosa concedi loro. Se stai valutando le due strade, trovi un confronto in self publishing o casa editrice.
I diritti morali: quelli che nessun contratto ti toglie
La Legge 633/1941, all'articolo 20, stabilisce che l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni che possano recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Lo precisa espressamente: vale indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica e anche dopo la loro cessione. L'articolo 22 aggiunge che questi diritti morali sono inalienabili.
Che cosa significa, in pratica?
- Il tuo nome resta legato al libro. Nessuno può togliertelo o attribuire l'opera a un altro. Puoi però scegliere di pubblicare con uno pseudonimo: è una tua scelta di autore, non una rinuncia ai diritti. Ne parliamo in pubblicare con uno pseudonimo.
- Il testo non può essere stravolto a tuo danno. L'editore non può cambiare il senso della tua opera in modo da offendere la tua reputazione.
- Una clausola che dice il contrario non vale come rinuncia. Se un contratto prevedesse che rinunci per sempre alla paternità o all'integrità dell'opera, ricorda che questi diritti sono per legge inalienabili.
Un chiarimento utile: il lavoro editoriale normale non viola i diritti morali. Un editor che propone tagli, che ti chiede di rivedere un capitolo o che corregge refusi e punteggiatura sta facendo il suo mestiere, e di norma lo fa con te, non al posto tuo. Il confine riguarda le modifiche che alterano l'opera in modo da danneggiarti, non il confronto sul testo. Se vuoi capire come si svolge quel confronto, leggi editing di un romanzo: che cos'è e quando serve.
Due durate da non confondere
Qui nascono molti equivoci, perché in un contratto convivono due durate diverse.
La durata della cessione
È il tempo per cui l'editore ha il diritto di sfruttare l'opera in base al contratto. L'articolo 122 della Legge 633/1941 prevede due modelli di contratto di edizione:
- per edizione: l'editore ottiene il diritto di pubblicare una o più edizioni, da realizzare entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo;
- a termine: il contratto dura per un periodo definito, che non può superare i vent'anni.
Nella pratica i contratti spesso indicano una durata più breve, con eventuale rinnovo. Controlla sempre se c'è un rinnovo automatico, cioè se il contratto si prolunga da solo, e in che modo puoi evitarlo.
La durata del diritto d'autore
È il tempo per cui l'opera è protetta. Secondo l'articolo 25, i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Terminato quel periodo, l'opera entra nel pubblico dominio e chiunque può sfruttarla.
La cessione al tuo editore è dunque molto più breve della protezione dell'opera. Ceduti i diritti per il periodo del contratto, alla scadenza tornano a te, che puoi decidere se rinnovare con lo stesso editore, cambiare o riprenderti l'opera.
Diritti d'autore dopo la morte
I diritti patrimoniali non si estinguono con la tua morte: passano agli eredi e restano in vigore fino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte. Gli eredi possono quindi incassare le royalties, rinnovare o stipulare contratti con editori, autorizzare traduzioni e adattamenti.
Anche la tutela della tua figura di autore non finisce: dopo la morte, la difesa della paternità e dell'integrità dell'opera può essere fatta valere da alcuni familiari stretti. Se hai opere in corso di pubblicazione, conviene che chi ti sta vicino sappia dove sono i contratti e quali diritti sono stati ceduti, così non dovrà ricostruirlo da zero.
Il ritorno dei diritti
I diritti ceduti non sono ceduti per sempre. Tornano a te, di norma, in uno di questi casi:
- scade il contratto a termine, senza rinnovo;
- si è esaurita l'edizione e l'editore non la ristampa, e il contratto prevede in questo caso il ritorno dei diritti;
- l'editore non adempie a ciò che il contratto gli richiede, per esempio non pubblica l'opera nei tempi previsti;
- le parti si accordano per sciogliere il contratto.
Un buon contratto indica in modo chiaro in quali casi e con quale procedura i diritti ti tornano. Se questa parte manca o è vaga, è un punto da chiarire prima di firmare, non dopo. Quando tutto è in regola, la richiesta è semplice. Un esempio di messaggio, da adattare al tuo caso:
Gentile editore, il contratto di edizione relativo a [titolo] prevede il ritorno dei diritti nel caso di [esaurimento dell'edizione / scadenza del termine]. Poiché tale condizione si è verificata, Le chiedo di confermarmi per iscritto la restituzione dei diritti e la data da cui decorre. Resto a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti.
Conserva la risposta: ti servirà se proporrai il libro a un altro editore. Per un caso concreto con dubbi sulle clausole, rivolgiti a un avvocato che si occupa di diritto d'autore, perché ogni contratto ha il suo testo.
Che cosa controllare prima di firmare
- Quali diritti sono ceduti, elencati uno per uno.
- Per quanto tempo, e se c'è un rinnovo automatico.
- In quali territori e lingue vale la cessione.
- Che cosa succede se il libro non esce o se va fuori catalogo.
- Come e quando i diritti tornano a te.
- Che cosa ricevi in cambio per ciascun diritto ceduto.
Per l'elenco completo delle clausole da leggere, passa a il contratto di edizione: le clausole da leggere prima di firmare.
Come può aiutarti Agenzia Letteraria Italia
Sapere che cosa cedi e che cosa resta tuo è il primo passo. Il secondo è non ritrovarti da solo davanti a un contratto di edizione. Agenzia Letteraria Italia rappresenta gli autori presso case editrici non a pagamento: presentiamo il tuo testo solo a editori che non chiedono soldi, contributi, acquisto di copie o servizi a pagamento.
Arrivano a te solo le proposte che rispettano le cinque garanzie, che ti spieghiamo riga per riga prima che tu decida. Tra queste:
- royalties di almeno il 15% sui ricavi dell'editore, con la base di calcolo scritta nel contratto;
- copie in omaggio e presenza del libro alle fiere a cui l'editore partecipa;
- un piano di marketing e distribuzione presentato prima della firma e allegato al contratto di edizione.
Decidi e firmi sempre tu.
Se il tuo libro non è ancora protetto, il deposito con data certa è gratuito anche per chi non si fa rappresentare: lo trovi qui.
Se vuoi candidare il manoscritto, apri l'area personale con nome ed email: leggiamo il testo per intero e l'esito della prima lettura arriva entro 21 giorni dalla consegna. Il contratto di affidamento lo leggi prima per intero e entra in vigore solo se la valutazione è positiva. Puoi cominciare da qui.
Domande frequenti
Se cedo i diritti, il libro non è più mio?
No. Con un contratto di edizione cedi all'editore alcuni diritti di sfruttamento economico, per il tempo e nei modi indicati. Resti l'autore dell'opera e conservi i diritti morali, che non si possono cedere.
Quali diritti d'autore restano sempre all'autore?
Restano sempre i diritti morali: quello di rivendicare la paternità dell'opera e quello di opporsi a modifiche che danneggino il tuo onore o la tua reputazione. La Legge 633/1941 li dichiara inalienabili, quindi vigono anche dopo la firma di un contratto.
Quanto durano i diritti d'autore?
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. È una durata diversa da quella del contratto con l'editore, che di solito è molto più breve e al termine fa tornare i diritti all'autore.
Che cosa succede ai diritti d'autore dopo la morte dell'autore?
I diritti patrimoniali passano agli eredi, che possono incassare le royalties e decidere nuove edizioni, traduzioni o adattamenti fino alla scadenza del settantesimo anno solare dalla morte. Dopo quel termine l'opera entra nel pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente.